Art. 4
Convenzione

Art. 4

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In vigore dal 21 mag 1977
1. Colui che non abbia esercitato l'opzione per compiere il servizio militare in una o nell'altra delle Alte Parti contraenti prima di venire arruolato, avrà l'obbligo di prestare il servizio militare in quella delle Alte Parti in cui ha la sua residenza abituale. 2. Il periodo per determinare la residenza abituale comincia il 1° gennaio dell'anno in cui il doppio cittadino compie il 18° anno di età e termina alla data dell'arruolamento. Se acquista la seconda cittadinanza dopo aver compiuto i 18 anni, ma prima della data dell'arruolamento, servirà di base l'anno anteriore all'acquisto della seconda cittadinanza.
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