Art. 3
Convenzione

Art. 3

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In vigore dal 21 mag 1977
Nonostante quanto disposto dall' della presente Convenzione, i "doppi cittadini" potranno prestare volontariamente servizio militare nell'Alta Parte contraente per la quale eserciteranno la propria scelta, prima di essere arruolati dall'altra Alta Parte contraente per compiere il servizio nazionale o militare attivo. Il periodo di servizio attivo, che avessero prestato in qualità di volontari, verrà dedotto dalla durata del periodo di servizio che debbono prestare nell'Alta Parte contraente, nella quale - in applicazione di quanto disposto nell' - avrebbero dovuto compiere normalmente il servizio attivo.
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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;168#art-c-3