Art. 17
Convenzione

Art. 17

17 / 20
In vigore dal 21 mag 1977
Le due Alte Parti contraenti regoleranno per via diplomatica tutte le difficoltà che potessero sorgere dall'interpretazione e applicazione della presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-03-12;168#art-c-17