Convenzione
Art. 12
12 / 20In vigore dal 21 mag 1977
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano in alcun modo la condizione giuridica degli interessati per quanto riguarda la loro cittadinanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-03-12;168#art-c-12