Art. 11
Convenzione

Art. 11

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In vigore dal 21 mag 1977
1. I doppi cittadini che perdono una delle due cittadinanze, conservano i benefici previsti nelle disposizioni della presente Convenzione che siano state applicate nei loro confronti. 2. Essi cessano per il futuro di beneficiare della Convenzione e saranno soggetti soltanto alla legislazione dello Stato di cui hanno conservato la cittadinanza.
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