Art. 15
ConvenzioneTitolo III

Art. 15

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In vigore dal 8 mag 1977
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o d'approvazione. 3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che la ratificherà, l'accetterà o l'approverà ulteriormente, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.
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