Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 2 mar 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 866, relativo alla durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 febbraio 1977 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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