Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 apr 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi concernente il regolamento definitivo delle domande di indennizzo per danni di guerra, firmato a L'Aja il 28 giugno 1972.
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