Art. 17 · LEGGE 28 gennaio 1977, n. 10

Art. 17

LEGGE 28 gennaio 1977, n. 10

In vigore dal 17 mar 1985
(Sanzioni penali) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato e ferme le sanzioni previste dal precedente si applica: a) l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonchè dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione; b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 5 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
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