Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 16 nov 1976
Dopo il quarto comma dell' della legge 25 maggio 1970, n. 364, è aggiunto il seguente comma: "Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste da perfezionarsi non oltre il 20 febbraio e il 30 agosto di ciascun anno, viene stabilito l'importo da prelevarsi dal Fondo per gli interventi di cui all', secondo comma, lettere a), b) e c)".
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