Art. 3
Protocollo

Art. 3

3 / 30
In vigore dal 5 ago 1976
. L', paragrafo 4, del protocollo addizionale è sostituito dalle disposizioni seguenti: 4. Il Consiglio di associazione può anche decidere, nel corso della fase transitoria, che la facoltà riconosciuta alla Turchia nel paragrafo 3 può comportare, in luogo di un ripristino, di una maggiorazione o dell'instaurazione dei dazi doganali, la possibilità di introdurre restrizioni quantitative a condizione che il contingente aperto a favore della Comunità non sia inferiore al 60 per cento delle importazioni del prodotto in questione effettuate in provenienza dalla Comunità durante l'anno precedente. Il valore delle importazioni effettuate nel 1967 dei prodotti cui si applicano queste restrizioni quantitative provenienti dalla Comunità deve essere imputato sul valore totale delle importazioni contemplate al paragrafo 3, primo comma. Il Consiglio di associazione fissa le modalità di questi provvedimenti e le condizioni per la loro eliminazione. 5. In deroga al paragrafo 4 e per il periodo durante il quale la Turchia applica la percentuale di liberalizzazione consolidata fissata al 40 per cento, in conformità dell'articolo 22, paragrafi 2 e 3, si applicano le norme seguenti: Se il Consiglio di associazione non ha preso alcuna decisione a norma del paragrafo 4 entro un termine di 6 mesi con decorrenza dall'inoltro della richiesta, la Turchia può, dopo averne informato il Consiglio di associazione e non prima di un anno dopo l'inoltro della sua richiesta, introdurre restrizioni quantitative che soddisfino alle condizioni di cui al paragrafo 4. Il complesso di queste restrizioni quantitative non deve interessare un valore d'importazione superiore al 5 per cento delle importazioni del 1967 provenienti dalla Comunità nella sua composizione originaria. Il valore delle importazioni del 1967 interessate da queste restrizioni quantitative, calcolato sulla base delle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione originaria, deve essere imputato sul valore stabilito al paragrafo 3, primo comma. Se, nondimeno, queste restrizioni interessano prodotti aggiunti all'elenco all'atto di un aumento del tasso di liberalizzazione consolidato, conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, il valore delle importazioni viene calcolato sulla base delle importazioni del 1967 provenienti dagli Stati membri originari e dai nuovi Stati membri. Contemporaneamente, la Turchia deve aggiungere nuovi prodotti all'elenco di liberalizzazione consolidato a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, in modo che il valore delle importazioni provenienti dalla Comunità del complesso dei prodotti inseriti nell'elenco non risulti diminuito. In sede di Consiglio di associazione possono aver luogo delle consultazioni sull'eliminazione progressiva delle restrizioni quantitative introdotte dalla Turchia in applicazione del presente paragrafo. 6. Il Consiglio di associazione può derogare ai paragrafi 1, 3, 4 e 5".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-05-10;491#art-p-3