Art. XXVIII
Convenzione

Art. XXVIII

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In vigore dal 4 lug 1976
Articolo XXVIII La presente Convenzione, i cui testi inglese, russo, francese, spagnolo e cinese fanno ugualmente fede, sarà depositata negli archivi dei Governi depositari. Copie debitamente certificate della presente Convenzione saranno trasmesse dai Governi depositari ai Governi degli Stati firmatari e aderenti. IN FEDE di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO in triplice esemplare a Londra, Mosca e Washington, il 29 marzo 1972. (seguono le firme).
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