Convenzione
Art. XXVIII
28 / 28In vigore dal 4 lug 1976
Articolo XXVIII
La presente Convenzione, i cui testi inglese, russo, francese, spagnolo e cinese fanno ugualmente fede, sarà depositata negli archivi dei Governi depositari.
Copie debitamente certificate della presente Convenzione saranno trasmesse dai Governi depositari ai Governi degli Stati firmatari e aderenti.
IN FEDE di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO in triplice esemplare a Londra, Mosca e Washington, il 29 marzo 1972.
(seguono le firme).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;426#art-c-xxviii