Convenzione
Art. XXVI
26 / 28In vigore dal 4 lug 1976
Articolo XXVI
Dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la questione della revisione della presente Convenzione sarà inclusa nell'ordine del giorno provvisorio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite al fine di esaminare, alla luce della passata applicazione della Convenzione, se essa richieda una revisione.
Tuttavia, cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione, su richiesta di un terzo degli Stati parti della Convenzione, e con il consenso della maggioranza degli Stati parti, sarà convocata una conferenza degli Stati parti al fine di rivedere la presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;426#art-c-xxvi