Art. XXII
Convenzione

Art. XXII

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In vigore dal 4 lug 1976
Articolo XXII 1. Nella presente Convenzione, ad eccezione degli articoli da XXIV a XXVII, i riferimenti agli Stati sono applicabili a qualsiasi organizzazione internazionale intergovernativa che svolga attività spaziali se l'organizzazione dichiara di accettare i diritti e gli obblighi previsti nella presente Convenzione e se la maggioranza degli Stati membri dell'organizzazione sono parti della presente Convenzione e del Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extra-atmosferico, ivi inclusa la luna e gli altri corpi celesti. 2. Gli Stati membri di tali organizzazioni che sono parti della presente Convenzione adottano tutte le misure appropriate al fine di assicurare che l'organizzazione faccia una dichiarazione in conformità con il precedente paragrafo. 3. Se un'organizzazione internazionale intergovernativa è responsabile di danni in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, detta organizzazione e quelli fra i suoi membri che sono Stati parti della presente Convenzione sono solidalmente responsabili, purchè, tuttavia: a) qualsiasi richiesta di risarcimento di detti danni sia dapprima presentata alla organizzazione; b) soltanto nel caso in cui l'organizzazione non abbia pagato, entro un periodo di sei mesi, la somma concordata o stabilita quale risarcimento per tali danni, lo Stato richiedente possa invocare la responsabilità dei membri che sono Stati parti della presente Convenzione per il pagamento di tale somma. 4. Qualsiasi richiesta di risarcimento di danni presentata in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, per danni causati ad una organizzazione che ha fatto una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, deve essere presentata da uno Stato membro dell'organizzazione che è parte della presente Convenzione.
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