Convenzione
Art. XXI
21 / 28In vigore dal 4 lug 1976
Articolo XXI
Se il danno causato da un oggetto spaziale presenta un grosso pericolo per la vita umana o interferisce seriamente con le condizioni di vita della popolazione o con il funzionamento di centri vitali, gli Stati parti e in particolare lo Stato di lancio esamineranno la possibilità di dare adeguata e rapida assistenza allo Stato che ha subito il danno, quando esso così richieda.
Tuttavia, il presente articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati parti a termini della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;426#art-c-xxi