Art. XX
Convenzione

Art. XX

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In vigore dal 4 lug 1976
Articolo XX Le spese relative alla Commissione per il regolamento delle richieste sono ripartite in parti uguali tra le parti, a meno che la Commissione decida diversamente.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426#art-c-xx