Convenzione
Art. XVII
17 / 28In vigore dal 4 lug 1976
Articolo XVII
Nessun aumento del numero dei membri della Commissione per il regolamento delle richieste ha luogo per il fatto che due o più Stati richiedenti o due o più Stati di lancio si trovino ad essere parti in un procedimento iniziato dinanzi alla Commissione. Gli Stati richiedenti, parti di detto procedimento, designano congiuntamente un membro della Commissione nello stesso modo e alle stesse condizioni che se vi fosse un solo Stato richiedente.
Quando due o più Stati di lancio si trovino ad essere parti di detto procedimento, designano congiuntamente un membro della Commissione, nello stesso modo. Se gli Stati richiedenti o gli Stati di lancio non provvedono alla designazione entro i termini stabiliti, il Presidente istituirà la Commissione composta da lui soltanto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;426#art-c-xvii