Art. XIV
Convenzione

Art. XIV

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In vigore dal 4 lug 1976
Articolo XIV Se nessuna composizione della richiesta è stata raggiunta attraverso negoziati diplomatici, come previsto nell'articolo IX, entro un anno dalla data in cui lo Stato richiedente notifica allo Stato di lancio di aver presentato la documentazione giustificativa delle sue richieste, le parti interessate istituiscono su richiesta di una di esse una Commissione per il regolamento delle richieste.
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