Art. 6 · Notifica alle autorità della circoscrizione consolare
Convenzione

Art. 6

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Notifica alle autorità della circoscrizione consolare

In vigore dal 4 lug 1976
Notifica alle autorità della circoscrizione consolare Al momento in cui il capo dell'ufficio consolare è ammesso, sia pure a titolo provvisorio, ad esercitare le sue funzioni, lo Stato di residenza ne informa immediatamente le autorità competenti della circoscrizione consolare e cura l'adozione delle misure necessarie per porre in grado il capo dell'ufficio consolare di adempiere agli obblighi del suo incarico e di beneficiare delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità previsti dalla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-6