Art. 56 · Ratifica e entrata in vigore della Convenzione
Convenzione

Art. 56

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Ratifica e entrata in vigore della Convenzione

In vigore dal 4 lug 1976
Ratifica e entrata in vigore della Convenzione 1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo a Varsavia. 2. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione viene abrogata la Convenzione consolare tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Polonia firmata a Roma il 10 luglio 1935. 3. La presente Convenzione resterà in vigore fino a quando una delle Parti contraenti non la denunci. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la sua notifica. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i sigilli. FATTO a Roma il giorno 9 novembre 1973 in due esemplari, rispettivamente in lingua italiana e polacca, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per la Per la Repubblica italiana Repubblica Popolare di Polonia ALDO MORO STEFAN OLSZOWSKI Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR
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