Art. 52 · Assicurazione della responsabilità civile
Convenzione

Art. 52

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Assicurazione della responsabilità civile

In vigore dal 4 lug 1976
Assicurazione della responsabilità civile I membri dell'ufficio consolare debbono conformarsi a tutti gli obblighi imposti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazione della responsabilità civile per l'utilizzazione di ogni veicolo o nave.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-52