Art. 51 · Osservanza delle leggi e delle altre disposizioni dello Stato di residenza
Convenzione

Art. 51

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Osservanza delle leggi e delle altre disposizioni dello Stato di residenza

In vigore dal 4 lug 1976
Osservanza delle leggi e delle altre disposizioni dello Stato di residenza 1. Fatti salvi i privilegi e le immunità previsti nella presente Convenzione, le persone che ne beneficiano hanno l'obbligo di osservare le leggi e le altre disposizioni dello Stato di residenza. Hanno altresì l'obbligo di non interferire negli affari interni di detto Stato. 2. I locali consolari non saranno utilizzati in maniera incompatibile con i compiti dell'ufficio consolare.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-51