Convenzione
Art. 51
51 / 56Osservanza delle leggi e delle altre disposizioni dello Stato di residenza
In vigore dal 4 lug 1976
Osservanza delle leggi e delle altre disposizioni dello Stato di residenza
1. Fatti salvi i privilegi e le immunità previsti nella presente Convenzione, le persone che ne beneficiano hanno l'obbligo di osservare le leggi e le altre disposizioni dello Stato di residenza.
Hanno altresì l'obbligo di non interferire negli affari interni di detto Stato.
2. I locali consolari non saranno utilizzati in maniera incompatibile con i compiti dell'ufficio consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-51