Art. 49 · Successione di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia
Convenzione

Art. 49

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Successione di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia

In vigore dal 4 lug 1976
Successione di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia In caso di morte di un membro dell'ufficio consolare o di un membro di famiglia, che non possieda la cittadinanza dello Stato di residenza, lo Stato di residenza: a) consentirà l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quei beni acquisiti nello Stato di residenza, la cui esportazione era vietata al momento del decesso; b) esenterà dalle imposte di successione e di trasferimento di proprietà - statali, regionali, provinciali e comunali - i beni mobili che si trovano nello Stato di residenza unicamente in relazione al soggiorno del de cuius in detto Stato in qualità di membro dell'ufficio consolare o di membro di famiglia.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-49