Art. 43 · Immunità dalla giurisdizione
Convenzione

Art. 43

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Immunità dalla giurisdizione

In vigore dal 4 lug 1976
Immunità dalla giurisdizione 1. Nel compimento degli atti di ufficio i funzionari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione degli organi giudiziari ed amministrativi dello Stato di residenza. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano, tuttavia, in relazione: a) alle azioni civili che risultino da un accordo concluso da un funzionario o da un impiegato consolare nel quale egli non rappresentava, espressamente o implicitamente, lo Stato di invio; b) alle azioni civili per il risarcimento dei danni provocati nello Stato di residenza da un veicolo o da una nave; c) alle questioni che riguardano le successioni nelle quali gli atti sono compiuti in base ad un mandato. 3. Il capo dell'ufficio consolare gode dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato di residenza. Egli gode parimenti dell'immunità dalla giurisdizione civile ed amministrativa di detto Stato, ad eccezione: a) dei casi previsti al n. 2 del presente articolo; b) di un'azione reale concernente un immobile privato situato sul territorio dello Stato di residenza, tranne il caso in cui il capo dell'ufficio consolare lo possegga per conto dello Stato di invio per esigenze di servizio; c) di un'azione concernente una successione, nella quale il capo dell'ufficio consolare figuri come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario, a titolo privato e non in nome dello Stato d'invio; d) di un'azione concernente qualsiasi attività professionale o commerciale eventualmente esercitata dal capo dell'ufficio consolare nello Stato di residenza al di fuori delle sue funzioni ufficiali.
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