Convenzione
Art. 41
41 / 56Protezione dei funzionari consolari
In vigore dal 4 lug 1976
Protezione dei funzionari consolari
Lo Stato di residenza tratterà i funzionari consolari con il dovuto rispetto e adatterà ogni misura appropriata per impedire ogni minaccia alla loro persona, alla loro libertà e alla loro dignità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-41