Art. 40 · Diritti e tasse consolari
Convenzione

Art. 40

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Diritti e tasse consolari

In vigore dal 4 lug 1976
Diritti e tasse consolari 1. L'Ufficio consolare può percepire nel territorio dello Stato di residenza, per lo svolgimento di attività consolari, i diritti e le tasse previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di invio. 2. Le somme percepite a titolo di diritti e tasse previste al paragrafo 1 del presente articolo e le relative quietanze sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-40