Art. 34 · Esenzione fiscale dei locali consolari
Convenzione

Art. 34

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Esenzione fiscale dei locali consolari

In vigore dal 4 lug 1976
Esenzione fiscale dei locali consolari 1. I locali consolari e la residenza del capo dell'ufficio consolare, di cui sia proprietario o locatario lo Stato di invio e qualsiasi persona che agisca in suo nome, sono esenti da ogni imposta e tassa statale, regionale, provinciale e comunale, ad eccezione delle tasse dovute per la prestazione di determinati servizi. 2. Le esenzioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo si applicano altresì: a) ai contratti e agli atti relativi all'acquisto od alla locazione dei beni immobili di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) all'acquisto ed all'uso dei mezzi di trasporto, del mobilio e di altre attrezzature destinate esclusivamente all'uso dell'ufficio consolare. 3. Le esenzioni previste nel presente articolo non si applicano alle tasse ed imposte alle quali, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, è tenuta direttamente o indirettamente la persona che ha stipulato il contratto con lo Stato di invio o con una persona che abbia agito a nome di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-34