Convenzione
Art. 30
30 / 56Uso della bandiera e dello stemma dello Stato
In vigore dal 4 lug 1976
Uso della bandiera e dello stemma dello Stato
1. Sull'edificio in cui ha sede l'ufficio consolare e sulla residenza del capo dell'ufficio consolare può essere issata la bandiera dello Stato di invio. La bandiera può essere, altresì, collocata sui mezzi di trasporto del capo dell'ufficio consolare allorchè siano adoperati a fini di servizio.
2. Lo stemma dello Stato di invio e una targa con una scritta indicante l'ufficio consolare e redatta nella lingua ufficiale di questo Stato e dello Stato di residenza, possono essere collocati sul recinto esterno e sulla parete esterna dell'edificio in cui ha sede l'ufficio consolare nonché all'ingresso dell'ufficio consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-30