Art. 29 · Facilitazioni per l'attività dell'ufficio consolare
Convenzione

Art. 29

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Facilitazioni per l'attività dell'ufficio consolare

In vigore dal 4 lug 1976
Facilitazioni per l'attività dell'ufficio consolare Lo Stato di residenza accorda ogni facilitazione per l'adempimento delle attività dell'ufficio consolare.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-29