Convenzione
Art. 29
29 / 56Facilitazioni per l'attività dell'ufficio consolare
In vigore dal 4 lug 1976
Facilitazioni per l'attività dell'ufficio consolare
Lo Stato di residenza accorda ogni facilitazione per l'adempimento delle attività dell'ufficio consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-29