Art. 22 · Assistenza alla navigazione
Convenzione

Art. 22

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Assistenza alla navigazione

In vigore dal 4 lug 1976
Assistenza alla navigazione 1. Se una nave dello Stato di invio giunge in un porto o sosta in un punto in cui possa gettare l'ancora, situati nella circoscrizione consolare, il capo dell'ufficio consolare può prestare alla nave e al suo equipaggio ogni assistenza, ed esercitare le funzioni concernenti la navigazione, la nave e l'equipaggio, in conformità alla legislazione dello Stato di invio. 2. A tal fine il capo dell'ufficio consolare può, senza essere ostacolato dalle autorità dello Stato di residenza: a) salire a bordo della nave non appena sia stata ammessa a libera pratica; b) comunicare con il capitano e con gli altri membri dell'equipaggio; c) ricevere visite del capitano e degli altri membri dell'equipaggio. 3. Le competenti autorità dello Stato di residenza accorderanno l'assistenza eventualmente richiesta dal capo dell'ufficio consolare nell'esercizio delle sue funzioni.
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