Art. 20 · Consegna di beni ereditari all'ufficio consolare
Convenzione

Art. 20

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Consegna di beni ereditari all'ufficio consolare

In vigore dal 4 lug 1976
Consegna di beni ereditari all'ufficio consolare 1. Se, dopo il compimento delle procedure di successione nello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il ricavato della vendita dei beni mobili o immobili spettano a un erede, ad avente diritto a riserva od a legatario che ha il suo domicilio nel territorio dello Stato di invio, che non ha partecipato alle procedure della successione e non ha designato il suo rappresentante, i detti beni o il ricavato della loro vendita saranno consegnati, in conformità alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, all'ufficio consolare dello Stato di invio per essere messi a disposizione dell'erede, dell'avente diritto a riserva o legatario, a condizione: a) che i debiti ereditari, dichiarati nel termine prescritto dalla legislazione dello Stato di residenza, siano stati pagati o garantiti; b) che le imposte relative alla successione siano state pagate o garantite. 2. In caso di decesso di un cittadino dello Stato di invio, che si trovi temporaneamente nel territorio dello Stato di residenza, il danaro, gli effetti ed i preziosi che il defunto aveva con sè saranno consegnati, previa deduzione delle spese di alloggio, di vitto e funerarie, all'ufficio consolare dello Stato di invio ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che sono oggetto di divieto di esportazione al momento del decesso.
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