Art. 18 · Funzioni in materia di successione
Convenzione

Art. 18

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Funzioni in materia di successione

In vigore dal 4 lug 1976
Funzioni in materia di successione 1. L'autorità competente dello Stato di residenza informerà senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato di invio delle misure adottate o da adottarsi per la salvaguardia e l'amministrazione dell'eredità rimasta nel territorio dello Stato di residenza a seguito del decesso di un cittadino dello Stato di invio. 2. Il capo dell'ufficio consolare può, direttamente o attraverso un suo rappresentante, prestare il suo concorso nella messa in esecuzione delle misure previste dal paragrafo 1 del presente articolo. In particolare può: a) chiedere l'apposizione dei sigilli e la formazione dell'inventario dei beni ereditari ed essere presente all'esecuzione di questi atti; b) chiedere le informazioni che riguardano l'esistenza di un testamento ed altri dati necessari al reperimento delle persone aventi diritto alla successione; c) fare proposte alla autorità competente relative sia alla nomina di un amministratore o di un curatore dell'eredità sia all'amministrazione dell'eredità. 3. L'amministratore o curatore dell'eredità, su richiesta del capo dell'ufficio consolare, dovrà comunicare all'ufficio stesso ogni notizia concernente l'amministrazione dell'eredità. 4. I poteri del capo dell'ufficio consolare previsti nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo cessano nel momento in cui risulti che non esistono persone, aventi diritto alla successione, di nazionalità dello Stato di invio; ovvero dal momento in cui tutti gli eredi, gli aventi diritto a riserva e i legatari siano presenti o rappresentati.
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