Art. 17 · Comunicazioni in materia di successione
Convenzione

Art. 17

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Comunicazioni in materia di successione

In vigore dal 4 lug 1976
Comunicazioni in materia di successione 1. In caso di decesso di un cittadino dello Stato di invio nel territorio dello Stato di residenza, le autorità competenti di questo ultimo Stato ne avvertiranno senza ritardo l'ufficio consolare e gli trasmetteranno gratuitamente copia dell'atto di morte nonché tutte le notizie di cui esse dispongono in merito agli eredi, agli aventi diritto a riserva e ai legatari, alla loro residenza e al domicilio, ai beni ereditari e all'esistenza di un testamento. Le suddette autorità informeranno anche l'ufficio consolare dello Stato di invio nel caso in cui avranno appreso che il defunto ha lasciato una successione nel territorio di uno Stato terzo. 2. Quando l'erede, l'avente diritto a riserva o il legatario, chiamati ad una successione aperta nel territorio dello Stato di residenza, siano cittadini dello Stato di invio, le autorità competenti dello Stato di residenza ne avvertiranno senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato di invio.
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