Art. 16 · Funzioni notarili e amministrative
Convenzione

Art. 16

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Funzioni notarili e amministrative

In vigore dal 4 lug 1976
Funzioni notarili e amministrative 1. Il capo dell'ufficio consolare può compiere i seguenti atti: a) registrare i cittadini dello Stato di invio che risiedono o dimorano temporaneamente nella circoscrizione consolare; b) ricevere, redigere oppure certificare le dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio e rilasciare documenti sulla base di queste dichiarazioni; c) redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti di cittadini dello Stato di invio; d) redigere oppure certificare i contratti stipulati fra cittadini dello Stato di invio, ed anche le loro dichiarazioni unilaterali, purchè tali contratti e dichiarazioni non contrastino con la legislazione dello Stato di residenza; tuttavia il capo dell'ufficio consolare non può compiere i suddetti atti se i contratti o le dichiarazioni concernano l'acquisto, la modificazione o l'estinzione di diritti reali riguardanti beni immobili situati nello Stato di residenza; e) redigere oppure certificare i contratti tra cittadini dello Stato di invio da una parte e cittadini dello Stato di residenza oppure cittadini di Stati terzi dall'altra parte, quando questi contratti devono essere eseguiti o produrre effetti giuridici esclusivamente nello Stato di invio, a condizione che non contrastino con la legislazione dello Stato di residenza; f) redigere e certificare traduzioni di documenti; g) certificare copie e fotocopie di documenti; h) autenticare su documenti di qualsiasi genere le firme di cittadini dello Stato di invio, a condizione che il contenuto dei documenti non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza; i) legalizzare i documenti redatti o certificati nello Stato di residenza o di invio; j) su richiesta dei tribunali o di altre autorità dello Stato di invio ricevere le deposizioni dei cittadini di detto Stato, nonché consegnare loro ogni atto di tali tribunali ed autorità; k) ricevere in deposito denaro, titoli, oggetti nonché documenti appartenenti a cittadini dello Stato di invio, oppure ad essi destinati; i) compiere ogni altro atto al quale sia stato autorizzato dallo Stato di invio, a condizione che esso non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza. 2. I documenti redatti, certificati o legalizzati dal capo dell'ufficio consolare, in conformità alla legislazione dello Stato di invio, hanno nello Stato di residenza lo stesso valore giuridico e probatorio dei documenti redatti, certificati o legalizzati dai competenti organi di questo Stato.
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