Art. 14 · Rilascio di passaporti e di visti
Convenzione

Art. 14

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Rilascio di passaporti e di visti

In vigore dal 4 lug 1976
Rilascio di passaporti e di visti Il capo dell'ufficio consolare rilascia i passaporti ed ogni altro documento di viaggio ai cittadini dello Stato di invio e vi effettua annotazioni, nonché rilascia visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi nello Stato di invio.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-14