Convenzione
Art. 14
14 / 56Rilascio di passaporti e di visti
In vigore dal 4 lug 1976
Rilascio di passaporti e di visti
Il capo dell'ufficio consolare rilascia i passaporti ed ogni altro documento di viaggio ai cittadini dello Stato di invio e vi effettua annotazioni, nonché rilascia visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi nello Stato di invio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-14