Convenzione
Art. 15
15 / 22In vigore dal 27 giu 1976
1. Le Autorità competenti dello Stato alla legislazione del quale i doppi cittadini sono soggetti, in ragione della residenza o della loro opzione, compilano un certificato conforme al Modulo D allegato e lo rimettono agli interessati affinché essi possano comprovare la loro posizione nei confronti dell'altro Stato.
2. Potranno essere rilasciati ad ogni doppio cittadino più certificati successivi per tenere conto dell'evoluzione della sua posizione nei riguardi della legge dello Stato nel quale deve prestare, ha prestato o avrebbe prestato servizio militare se non ne fosse stato regolarmente esentato o dispensato.
3. Le Autorità competenti che compilano tali certificati ne inviano copia alle Autorità consolari dell'altro Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;401#art-c-15