Art. 14
Convenzione

Art. 14

14 / 22
In vigore dal 27 giu 1976
1. Per l'applicazione delle disposizioni previste all', i doppi cittadini sottoscrivono, a richiesta delle Autorità competenti dello Stato in cui risiedono, una dichiarazione di residenza conforme al Modulo A allegato. Tale dichiarazione deve essere obbligatoriamente sottoscritta prima che gli interessati, che rispondono alla chiamata alle armi disposta dall'uno o dall'altro Stato, siano stati incorporati. 2. Per l'esercizio della facoltà di opzione prevista all' (1° capoverso) i doppi cittadini sottoscrivono, davanti alle Autorità competenti dello Stato di residenza, una dichiarazione di opzione conforme al Modulo B allegato. Copia di tale dichiarazione è trasmessa alle Autorità competenti dell'altro Stato. 3. Per l'applicazione delle disposizioni previste all' (3° capoverso) i doppi cittadini residenti sul territorio di uno Stato terzo devono, prima di aver risposto a qualsiasi chiamata alle armi, sottoscrivere un atto di opzione davanti all'Autorità consolare dello Stato nel quale essi desiderano essere sottoposti agli obblighi del servizio militare. Copia di tale atto, conforme al Modulo C allegato, è trasmessa alle Autorità competenti di ciascuno dei due Stati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;401#art-c-14