Art. 13
Convenzione

Art. 13

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In vigore dal 27 giu 1976
I doppi cittadini che anteriormente alla entrata in vigore della presente Convenzione hanno soddisfatto gli obblighi del servizio militare in uno dei due Stati saranno considerati aver soddisfatto questi stessi obblighi nell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;401#art-c-13