Art. 1
Convenzione

Art. 1

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In vigore dal 27 giu 1976
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVA AL SERVIZIO MILITARE DEI DOPPI CITTADINI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE desiderosi di regolare di comune accordo i problemi relativi al servizio militare dei loro cittadini che posseggono contemporaneamente le cittadinanze italiana e francese, prendendo in considerazione i principi enunciati dalla Convenzione europea del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei casi di pluralità delle cittadinanze e sugli obblighi militare in casi di pluralità di cittadinanze, hanno deciso di concludere una Convenzione a tale effetto. Essi hanno nominato per loro plenipotenziari rispettivamente: Il Presidente della Repubblica italiana Francesco MALFATTI di Montetretto, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Il Presidente della Repubblica Francese Gilbert de CHAMBRUN, Ministro Plenipotenziario, Direttore delle Convenzioni Amministrative e degli Affari Consolari. quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come indicate qui appresso: a) con l'espressione "doppio cittadino" si intende ogni persona che possegga simultaneamente la cittadinanza francese e italiana, secondo le leggi in vigore in ognuno dei due Stati; b) con l'espressione "servizio militare" si intende il servizio militare obbligatorio o qualsiasi altro servizio considerato come equivalente dalla legislazione dello Stato ove questo servizio viene prestato; c) con l'espressione "residenza abituale" si intende la residenza effettiva, stabile e permanente del doppio cittadino medesimo, tenendo conto del centro dei suoi legami e delle sue occupazioni.
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