Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Parigi il 10 settembre 1974.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Parigi il 10 settembre 1974. 24 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVA AL SERVIZIO MILIT Art. 2 Articolo 2 1. Il doppio cittadino sarà sottoposto agli obblighi del servizio militare dell Art. 3 Articolo 3 1. Il periodo preso in considerazione per determinare la residenza abituale ha Art. 4 Articolo 4 1. Il doppio cittadino che, conformemente alle norme enunciate nei precedenti a Art. 5 Articolo 5 Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente Conv Art. 6 Articolo 6 Il doppio cittadino che, in virtù di un arruolamento volontario nelle forze arm Art. 7 Articolo 7 Durante il compimento in uno dei due Stati degli obblighi di servizio militare Art. 8 Articolo 8 I doppi cittadini che hanno adempiuto ai loro obblighi del servizio militare di Art. 9 Articolo 9 1. In caso di mobilitazione, ciascuno dei due Stati può richiamare sotto le arm Art. 10 Articolo 10 I doppi cittadini sottrattisi agli obblighi del servizio militare saranno segn Art. 11 Articolo 11 1. I doppi cittadini che perdono una delle due cittadinanze, conservano i bene Art. 12 Articolo 12 Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano in alcun modo la c Art. 13 Articolo 13 I doppi cittadini che anteriormente alla entrata in vigore della presente Conv Art. 14 Articolo 14 1. Per l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 2, i doppi citt Art. 15 Articolo 15 1. Le Autorità competenti dello Stato alla legislazione del quale i doppi citt Art. 16 Articolo 16 Le attestazioni ed i certificati previsti dalla presente Convenzione e, se del Art. 17 Articolo 17 Le Amministrazioni competenti delle due Parti Contraenti si consulteranno in v Art. 18 Articolo 18 Le due Parti Contraenti regoleranno per via diplomatica tutte le difficoltà ch Art. 19 Articolo 19 La presente Convenzione si applica all'insieme del territorio di ciascuno dei Art. 20 Articolo 20 1. La Convenzione relativa al servizio militare conclusa il 28 dicembre 1953 t Art. 21 Articolo 21 La presente Convenzione sarà ratificata. Essa entrerà in vigore il primo giorn Art. 22 Articolo 22 La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna delle P Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360