Art. 4
4 / 10In vigore dal 5 mag 1976
Il comando generale della guardia di finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministro per il tesoro entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per il commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni, al Parlamento nei trenta giorni successivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-30;159#art-4