Art. 2 ter
10 / 10In vigore dal 10 ott 1976
Coloro che osservano le prescrizioni del precedente , compresi quelli che si sono avvalsi o intendano avvalersi della facoltà di cui all', possono versare alla Tesoreria dello Stato, entro il 19 febbraio 1977 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, un importo pari al 15 per cento dell'ammontare delle disponibilità o del valore delle attività indicati nella dichiarazione di cui al primo comma del predetto , ovvero dell'ammontare versato ai sensi del quarto comma dell'articolo medesimo. Il versamento preclude ogni accertamento, dipendente dalla sopravvenuta conoscenza delle suddette disponibilità o attività, ai fini delle imposte sul reddito relative al periodo di imposta in corso alla data in cui è stato effettuato e a quelli precedenti. Ove venga accertato che l'ammontare o il valore indicato sia inferiore di oltre il 15 per cento a quello effettivo, il versamento è imputato alle maggiori imposte dovute in dipendenza dell'accertamento.
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