Art. 2 bis
9 / 10In vigore dal 10 ott 1976
I residenti che, tramite l'interposizione di non residenti o la partecipazione in società o in enti od organizzazioni estere di qualsiasi tipo, possiedono in Italia attività di qualsiasi genere costituite anteriormente al 6 marzo 1976 possono, entro il 19 maggio 1977, rendersene cessionari senza corrispettivo, previo adempimento degli obblighi di cui al primo comma del precedente dei quali ricorrano i presupposti.
Negli atti di cessione le parti devono dichiarare che gli atti stessi sono stipulati ai sensi e per gli effetti del presente articolo. La cessione deve essere comunicata tramite le banche agenti all'Ufficio italiano dei cambi, con le modalità stabilite dall'Ufficio stesso.
Agli effetti fiscali le cessioni di cui al presente articolo si considerano effettuate a titolo oneroso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-30;159#art-2-bis