Convenzione
Art. 7-bis
34 / 98In vigore dal 4 lug 1976
Le disposizioni dell'articolo precedente sono del pari applicabili quando il diritto d'autore spetta in comune ai collaboratori di un'opera, con la riserva che i termini successivi alla morte dell'autore vanno computati dalla data della morte dell'ultimo collaboratore superstite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-c-7-bis