Art. 5-quater · Brevetti: introduzione di prodotti fabbricati mediante un procedimento brevettato nel Paese d'importazione
Convenzione

Art. 5-quater

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Brevetti: introduzione di prodotti fabbricati mediante un procedimento brevettato nel Paese d'importazione

In vigore dal 4 lug 1976
Brevetti: introduzione di prodotti fabbricati mediante un procedimento brevettato nel Paese d'importazione Quando un prodotto è importato in un Paese dell'Unione dove esiste un brevetto che protegge un procedimento di fabbricazione di detto prodotto, il titolare del brevetto avrà, riguardo al prodotto importato, tutti i diritti che la legislazione del Paese d'importazione gli accorda, sulla base del brevetto di procedimento, riguardo ai prodotti fabbricati nel Paese stesso.
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