Convenzione
Art. 5-bis
25 / 98Tutti i diritti di proprietà industriale: periodo di grazia per il pagamento di tasse per il mantenimento dei diritti. Brevetti: rivalidazione
In vigore dal 4 lug 1976
Tutti i diritti di proprietà industriale: periodo di grazia per il pagamento di tasse per il mantenimento dei diritti. Brevetti: rivalidazione
1. Un periodo di grazia, non inferiore a sei mesi, sarà concesso per il pagamento delle tasse previste per il mantenimento dei diritti di proprietà industriale, mediante il versamento di una soprattassa, se la legislazione nazionale la richiede.
2. I Paesi dell'Unione hanno la facoltà di prevedere la rivalidazione dei brevetti d'invenzione decaduti a seguito del mancato pagamento di tasse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-c-5-bis