Art. 17
Convenzione

Art. 17

17 / 98
In vigore dal 4 lug 1976
Le disposizioni della presente Convenzione non possono in alcun modo recare pregiudizio al diritto spettante al Governo di ciascuno dei Paesi dell'Unione di consentire, vigilare o vietare, mediante provvedimenti legislativi o di polizia interna, la circolazione, la rappresentazione, l'esposizione di qualsiasi opera o produzione nei cui confronti l'autorità competente abbia ad esercitare il diritto stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-c-17