Accordo
Art. 9-quater
82 / 98Amministrazione comune a più Paesi contraenti. Più Paesi contraenti chiedono di essere trattati come un solo Paese
In vigore dal 4 lug 1976
Amministrazione comune a più Paesi contraenti. Più Paesi contraenti chiedono di essere trattati come un solo Paese
1. Se più Paesi dell'Unione particolare convengono di realizzare la unificazione delle loro leggi nazionali in materia di marchi, essi potranno notificare al Direttore generale:
a) che un'Amministrazione comune si sostituirà all'Amministrazione nazionale di ciascuno di essi, e
b) che l'insieme dei loro territori rispettivi dovrà essere considerato come un solo Paese per l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni precedenti il presente articolo.
2. Questa notificazione avrà effetto solo sei mesi dopo la data della comunicazione che ne sarà data dal Direttore generale agli altri Paesi contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-a-9-quater