Art. 3-bis · "Limitazione territoriale"
Accordo

Art. 3-bis

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"Limitazione territoriale"

In vigore dal 4 lug 1976
"Limitazione territoriale" 1. Ogni Paese contraente può, in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Direttore generale dell'Organizzazione (denominato in seguito: "Direttore generale)" che la protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenderà al proprio territorio solo se il titolare del marchio lo domanda espressamente. 2. La suddetta notificazione avrà effetto sei mesi dopo la data della comunicazione che ne sarà fatta dal Direttore generale agli altri Paesi contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-a-3-bis