Art. 13 · Regolamento d'esecuzione. Revisione
Accordo

Art. 13

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Regolamento d'esecuzione. Revisione

In vigore dal 4 lug 1976
Regolamento d'esecuzione. Revisione 1. I particolari d'esecuzione del presente Accordo sono stabiliti in un regolamento. 2. Il presente Accordo può essere sottoposto a revisioni mediante conferenze tenute dai delegati dei Paesi dell'Unione particolare.
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